Assunzioni agevolate in apprendistato di primo livello dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020
Per i datori di lavoro che, dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020, assumono giovani – dai 15 ai 25 anni
non compiuti – con contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D. Lgs. 81/2015), la Legge di bilancio
per l’anno 2020 ha previsto:
– per le imprese con requisiti dimensionali pari o inferiore a 9 dipendenti: 0% dell’aliquota
imponibile, inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto;
– per le imprese con requisiti dimensionali sopra i 9 dipendenti: 5% aliquota contributiva per
l’intera durata del rapporto di apprendistato.
L’aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista1
.
Inoltre, la Legge n. 205/17 (Legge di bilancio 2018) ha previsto l’estensione degli incentivi di cui
all’art. 32 del D. Lgs. 150/2015, ovvero il datore di lavoro usufruisce di:
– sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell’1,31%, di cui all’art. 42 co. 6, lett. f, del D.Lgs.
n. 81/2015;
– cancellazione del contributo integrativo dello 0,30%, ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi
Interprofessionali;
– abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento
dell’apprendista dall’art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 (cd. ticket di licenziamento).
Sotto il profilo fiscale, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi
dell’art. 11, co. 1 lett. a) n.5 del D. lgs. n. 446/1997.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per
tutta la durata del periodo di formazione.
Diversamente, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo
anno, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%.
Nella stessa fattispecie, il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di
finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al
finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, da apprendistato a “tutele crescenti”
La Legge n. 205/2017 (art. 1, c. 100-108 e 113-115) ha previsto (e ancora permane) un esonero dei
contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli per il lavoro
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